ASSICURAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE
Il codice civile obbliga il proprietario, in solido con il conducente, a risarcire i danni arrecati a persone, animali e cose durante la circolazione del veicolo. Per questo tipo di responsabilità è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa che copre i danni suddetti, entro i limiti dei massimali fissati. La copertura assicurativa vale anche per i danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. La assicurazione risarcisce anche i danni subiti dalle persone trasportate, ma solo se il veicolo è adibito al trasporto di persone. Non sono compresi nell’assicurazione obbligatoria il conducente ed i danni subiti dal proprio veicolo; è però possibile, a richiesta, estendere la copertura assicurativa non solo al conducente ed ai danni propri, ma anche ad altri eventi (furto, incendio, assistenza stradale, ecc..).
La legge 24.12.1969 n. 990 e le successive modificazioni, rendono obbligatoria per tutti i veicoli a motore (escluso macchine agricole e ciclomotori) l’assicurazione R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli).
Solo dal 1 ottobre 1993 tale obbligatorietà è stata estesa anche ai ciclomotori ed alle macchine agricole semoventi isolate e trainanti rimorchi agricoli.
L’ASSICURAZIONE MACCHINE AGRICOLE
Quando parliamo di assicurazione, dobbiamo tenere conto di 3 aspetti fondamentali:
- Il primo: l’assicurazione RCA per il trattore, per legge, va comunque fatta.
- Il secondo: gli importi dei premi annuali, tutto sommato, sono relativamente bassi.
- Il terzo: la possibilità di rivolgerci a compagnie che offrono pacchetti e soluzioni onnicomprensive sui rischi in campo agricolo.
LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.A.
In particolare la polizza di assicurazione R.C.A. deve garantire:
- L’indennizzo dei danni, a seguito di sinistro stradale, arrecati a persone, animali e cose dalla circolazione della macchina agricola semovente isolata ed anche trainante un rimorchio.
- L’indennizzo dei danni provocati dal rimorchio in sosta cioè staccato dalla motrice (rischio statico), durante eventuali manovre a mano, guasto meccanico, vizi di costruzione o difetti di manutenzione.
- L’indennizzo dei danni arrecati alle persone trasportate, solo nel caso che detto trasporto sia previsto dalla carta di circolazione.
I VARI TIPI DI CONTRATTI ASSICURATIVI
Bisognerà quindi provvedere a stipulare i seguenti contratti associativi:
- Macchine agricole semoventi a 2 assi: È obbligatorio assicurare la macchina agricola semovente.
- Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5 t: Poiché questi rimorchi sono considerati parte integrante della trattrice, è sufficiente assicurare solo la macchina agricola semovente.
- Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva superiore a 1,5 t: È obbligatoria la copertura assicurativa R.C.A. per la macchina agricola trainante con idonea estensione al traino (anche per le macchine operatrici agricole trainate) ed inoltre la stipula di un’altra polizza per il cosiddetto rischio statico per indennizzo cioè dei danni provocati dal rimorchio staccato dalla motrice.
OCCORRE SAPERE CHE
- Le coperture sopra citate ovvero quella della motrice e quella relativa al rischio statico non coprono il rischio dell’uso delle stesse; ciò significa che eventuali danni provocati durante le operazioni di carico e scarico, di scavo, ecc.. non sono considerate da circolazione e pertanto bisognerà tutelarsi, se ritenuto opportuno, con un’altra polizza di responsabilità civile dell’azienda agricola.
- Sono considerati rimorchi agricoli anche gli atomizzatori, gli spandiletame, i caricabotte, ecc..
- Non necessitano di alcuna garanzia assicurativa le attrezzature portate dalla trattrice.
- Il codice della strada non impone l’obbligo di esporre i contrassegni assicurativi sulle macchine agricole, però è obbligatorio averli a seguito assieme al contratto assicurativo (in originale e non fotocopie), in modo da esibirli, se richiesti, ai funzionari preposti; la circolazione di una macchina agricola senza avere a seguito il certificato di assicurazione e il relativo contrassegno, comporta due sanzioni amministrative (art. 180 comma 1 e 7 ed art. 181 comma 1 e 3 del CdS) con il successivo obbligo di portare in visione tali documenti alle forze di Polizia entro il termine imposto dal funzionario accertatore, pena una ulteriore sanzione amministrativa (art. 180 comma 8 del CdS).
- La circolazione di una macchina agricola sprovvista di assicurazione o con la stessa scaduta di validità e non più rinnovata, prevede una pesante sanzione amministrativa e la sanzione accessoria del sequestro del veicolo (art. 193 comma 2 del CdS).
NOTE:
- Il massimale minimo previsto dalla legge è attualmente di 1,5 milioni, ma con un modesto soprapremio risulta conveniente portare il massimale a valori più elevati.
- L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida oppure guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.
- La forma assicurativa della macchina agricola e dei relativi rimorchi è a tariffa fissa; ciò vuol dire che i premi da pagare non subiscono aumenti o riduzione come avviene per la tariffa relativa alle autovetture (bonus-malus).
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