I DEPOSITI E GLI IMPIANTI DI CARBURANTE

i depositi e gli impianti di carburante

Nelle aziende agricole si riscontrano prevalentemente due tipi di impianti: “i depositi” ed “i distributori” che sono soggetti ad una diversa disciplina per quanto riguarda gli adempimenti legati alla prevenzione incendi ed alla sicurezza.

I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso agricolo, destinati all’esercizio di aziende agricole sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco, se hanno una capacità superiore a 25 m3. Per essi è quindi necessario ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) che ha una validità di tre anni.

GLI IMPIANTI FISSI DI DISTRIBUZIONE BENZINA

Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all’art. 82 del DM 31 luglio 1934 (l’impianto è costituito dal distributore fisso e dal serbatoio che deve essere interrato).

I suddetti impianti a qualsiasi uso destinati debbono essere realizzati in conformità di quanto stabilito dall’art. 82 del DM 31.7.1934 e sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco rientrando tra le attività di cui al punto 18 del DM 16.2.1982 che prevede l’obbligo di richiedere il CPI per qualsiasi capacità geometrica del serbatoio.

Per quanto riguarda gli impianti fissi di distribuzione non è necessario richiedere il certificato di prevenzione incendi solo per i contenitori distributori mobili di capacità minore di 9000 litri utilizzati per il rifornimento di macchine agricole (DM 19.3.90) purché siano soddisfatti i seguenti requisiti e precauzioni:

I DEPOSITI DI GASOLIO PER USO AGRICOLO

Nel rimandare alla disciplina specifica per quanto riguarda i depositi e gli impianti soggetti al rilascio del CPI, ci si sofferma sulla tipologia più diffusa nelle aziende agricole, i depositi di gasolio per uso agricolo con capacità geometrica inferiore a 25 m3.

I serbatoi per i l contenimento dei liquidi della categoria C, possono essere costruiti in metallo, in cemento armato o con altri materiali incombustibili, in forma costruiti in metallo, in cemento armato o con altri materiali incombustibili, in forma cilindrica o parallelepipeda.

I contenitori non metallici devono essere costruiti con forme e materiali approvati dal Ministero dell’Interno e devono garantire la chiusura ermetica in modo da risultare a tenuta stagna. Al momento dell’acquisto, il serbatoio deve essere provvisto di una targhetta in cui siano riportati il nome della ditta costruttrice, la sigla del materiale impiegato, l’anno di fabbricazione e gli estremi dell’approvazione da parte del Ministero dell’Interno.

I TIPI DI DEPOSITI

Nelle aziende agricole i depositi prevalentemente sono di due tipi:

I SERBATOI FUORI TERRA

I serbatoi fuori terra poggiano su apposite selle o sostegni che devono avere una altezza minima di 500 mm da terra.

Per i serbatoi ubicati all’aperto è opportuno rispettare una distanza dai fabbricati di 3 m.

Per i serbatoi ubicati all’interno di un locale deve essere rispettata una distanza minima di 600 mm tra le pareti del locale ed il serbatoio, mentre tra il punto più alto del serbatoio ed il soffitto deve sussistere una distanza non inferiore ad 1 m. Relativamente alle caratteristiche del locale è necessario che le pareti ed i solai del locale siano resistenti al fuoco per almeno 120 minuti.

L’accesso al locale deposito deve avvenire esclusivamente e direttamente da spazi a cielo aperto e non sono ammesse aperture di comunicazione con locali destinati ad altri usi.

I SERBATOI INTERRATI

I serbatoi interrati oltre ad essere di forma e materiali approvati devono rispettare le distanze tra serbatoio e superficie calpestabile che non deve essere inferiore a 700 mm se adibita al transito e 200 mm negli altri casi. Per quanto riguarda le distanze di sicurezza dai fabbricati è opportuno che siano posti ad una distanza minima di 50 cm dai muri perimetrali.

I DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza è opportuno che:

LE NORME CHE REGOLANO LA PREVENZIONE INCENDI

Il deposito carburanti deve sottostare a determinate disposizioni di legge. In alcune aziende, come quelle agricole, possiamo trovare due tipi d’impianti: i depositi e i distributori.

Per quanto riguarda il deposito carburanti le norme che regolano la prevenzione degli incendi sono un po’ diverse rispetto a quelle dei distributori: tutti i depositi di liquidi infiammabili, come lo può essere la benzina per esempio, sono soggetti a periodico controllo dei vigili del fuoco, secondo il decreto ministeriale 16 -2-1982 e successive modifiche, su una capacità che va oltre i 25 m3. In questo caso bisogna essere in possesso di un certificato di prevenzione incedi, che ha la validità di tre anni.

Il deposito carburante, in base alla sua capacità geometrica e alle caratteristiche d’azienda, è soggetto anche altre disposizioni, oltre che a quelle relative alla prevenzione incendi. Se la ditta in questione rientra nell’ambito applicativo del decreto legislativo n. 626/1994 (presenza di lavoratori subordinati o a essi equiparati) e in relazione alla presenza di deposito carburante, bisogna valutarne i rischi, come dicono gli articoli 4, 12 e 13 del decreto 626/1994 e decreto ministeriale 10-9-1998, adottando così le misure di sicurezza più adatte e in regola con le norme vigenti.

LE CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE

I contenitori devono avere una doppia parete o in alternativa avere una vasca di raccolta che deve avere una capienza del 110% rispetto alla capacità del serbatoio. Nel caso sia presente la vasca di raccolta, tutta la struttura deve essere coperta da una tettoia di materiale non infiammabile che protegga la vasca dalla pioggia e da altre precipitazioni che possano riempirla.

I contenitori devo essere forniti di un apposito sfiato alto 2,40 metri dal piano di calpestio e che resti distante almeno 1,5 metri da abitazioni o da depositi di materiale infiammabile. Inoltre, se la struttura è provvista di parti elettriche deve essere messa a terra secondo le normative in vigore.

Su ogni contenitore deve essere presente un targa con scritti: il nome e i recapiti del costruttore, il numero di matricola, il materiale di cui sono fatti e il suo spessore, la capacità massima, la pressione di collaudo e gli estremi dell’atto di autorizzazione.

IL LUOGO DI INSTALLAZIONE

I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive. È vietata l’installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi. Devono essere installati in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali. I contenitori-distributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile ad eccezione del caso in cui siano inseriti in speciali box prefabbricato con idonee caratteristiche prescritte, essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l’esercizio.

Riguardo al posizionamento, i contenitori devono essere posti in piano, e comunque mai sopra locali chiusi o terrazze e ad una distanza minima di cinque metri da depositi e magazzini e di dieci metri da abitazioni o locali frequentati abitualmente da persone.

I contenitori devono essere messi in una zona facilmente accessibile ai mezzi e agli operatori dei vigili del fuoco, e in una zona aperta in modo che non si formino atmosfere esplosive.

L’area per almeno tre metri introno al contenitore inoltre deve essere sgombra di qualsiasi materiale e priva di vegetazione che potrebbe costituire materiale infiammabile in grado di propagare un eventuale incendio.

È possibile mettere i contenitori in appositi box prefabbricati, che abbiano uno spazio tra le pareti e il serbatoio in grado di garantire l’accesso per la manutenzione e l’ispezione. I box devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione la cui superficie non deve essere inferiore ad 1/30 di quella in pianta, che possono essere protette da reti e alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista.

L’impianto elettrico e la messa a terra devono essere conformi alle norme di legge.

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Nelle vicinanze devono esserci gli appositi cartelli che segnalino il pericolo di incendio e il divieto di uso di fiamme libere e di avvicinamento da parte di estranei.

La segnaletica di sicurezza secondo D.Lgs.81/08 e s.m.i. ed apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei vigili del fuoco, da contattare in caso di emergenza, nonché’ il recapito telefonico della ditta eventualmente responsabile della gestione e della manutenzione del contenitore-distributore. Deve essere dotato di misure di sicurezza atte ad evitare l’accesso, da parte di estranei, ai dispositivi di sicurezza e controllo.

GLI ESTINTORI

In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacità complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.

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