IL BRACCONAGGIO, NEMICO DELLA CACCIA

il bracconaggio nemico della caccia

In tempi lontani, quando la caccia era privilegio dei nobili, il bracconiere fu una figura popolare e romantica, immortalata in opere letterarie, dipinti, musica e leggende di tutta Europa. In tempi più vicini a noi, nei decenni delle due guerre mondiali, aveva la funzione, comprensibile, di portare carne preziosa alle povere mense contadine.

L’ATTIVITÀ ILLECITA DEL BRACCONAGGIO

Il bracconaggio, noto anche come caccia di frodo e pesca di frodo, consiste nella caccia e nella pesca svolte in violazione delle normative vigenti.

Per queste ragioni, il bracconiere è il primo nemico della caccia e dei cacciatori.

Il cacciatore che percepisce atteggiamenti o comportamenti “sospetti” deve subito attivarsi segnalando i fatti a chi di dovere. La funzione di controllo non è un ruolo da “delatore” di cui vergognarsi, ma un ruolo di tutela del quale il cacciatore deve andare fiero. Quando tutti si comporteranno in questo modo, il bracconaggio diventerà davvero solo un brutto ricordo

L’ORIGINE DEL BRACCONAGGIO

Nell’antichità la selvaggina era considerata res nullius, cioè di proprietà di nessuno.

Con la nascita della proprietà privata tribale e con il sopraggiungere del medioevo, la selvaggina divenne un esclusivo patrimonio dei feudatari, dei regnanti e dei loro ospiti.

Ciò privò il popolo di una delle fonti alimentari, dando vita al bracconaggio. Si suppone che i primi ad istituire il sistema delle riserve di caccia siano stati i Franchi, il cui scopo era sia di riservarsi tutta la selvaggina, sia come simbolo del prestigio e della predominanza nei loro possedimenti.

Il bracconaggio venne quindi inserito nei codici penali dei regnanti e dei feudatari come furto verso la loro proprietà. Con l’avvento delle leggi moderne sulla caccia negli anni ’90 la selvaggina ha acquisito lo status di patrimonio indisponibile dello Stato. Essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile, solo chi esercita la caccia con regolare licenza di porto di fucile, nel rispetto della Legge 11 febbraio 1992, n.157, (in materia di “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.” e leggi regionali in materia venatoria) e dei rispettivi regolamenti provinciali (della provincia in cui si esercita l’attività venatoria) può prelevare, mediante l’abbattimento con i mezzi, nei luoghi e nei tempi indicati dalla legge, i capi di fauna selvatica cacciabile nel numero consentito e ne diventa legittimo proprietario. Qualsiasi altra forma di abbattimento o cattura di fauna selvatica è considerata bracconaggio e pertanto perseguibile penalmente.

LE CARATTERISTICHE DEL BRACCONAGGIO

Il bracconaggio in Italia, in relazione anche alle prescrizioni di legge, può essere classificato secondo le tipologie di attività e la collocazione geografica.

Possiamo definire come attività di bracconaggio questi fenomeni:

CHI SONO I BRACCONIERI

I soggetti dediti al bracconaggio possono essere divisi in tre differenti tipologie:

È difficile, pressoché impossibile, calcolare un numero preciso dei bracconieri attivi nel nostro Paese. Possiamo tuttavia stimare che si tratti di molte migliaia, forse decine di migliaia di persone. Per questo motivo non possiamo dichiarare risolto il problema del bracconaggio in Italia, e sentiamo la necessità di risposte più forte e più strutturate da parte di Stato e Regioni.

L’ANTIBRACCONAGGIO

In tutte le regioni italiane, sul fronte della lotta al bracconaggio sotto le sue varie forme, risultano attive numerose associazioni, soprattutto di protezione ambientale, che tramite propri volontari o guardie giurate venatorie volontarie, attuano attività di contrasto al fenomeno.

Istituzionalmente, gli organi di polizia sono tutti competenti in ordine ai reati di bracconaggio; tuttavia sono particolarmente impegnati e specializzati, la Polizia provinciale, il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e i corpi forestali regionali e delle province autonome.

LA NORMATIVA

Le normative che mirano alla prevenzione e repressione del bracconaggio sono diverse, a partire dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.” e alle varie leggi regionali, anche quelle sulla tutela della cosiddetta fauna minore.

Specie in relazione all’esercizio della caccia, le regioni e le province possono emanare regolamenti e disposizioni, oltre al calendario venatorio, al fine di disciplinare l’attività in modo più appropriato.

A tutela di molte specie, sono intervenute nel tempo, diverse direttive comunitarie, convenzioni internazionali e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Secondo la recente giurisprudenza, chi è colto nell’apprensione di fauna selvatica, privo di regolare licenza di caccia è passibile, oltre che delle violazioni specifiche previste dalle vigenti normative, anche del delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 – 625 c.p.  Altre norme del codice penale o in materia di armi e munizioni, possono concorrere in diversi casi di bracconaggio.

RIASSUMENDO

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