Il macello è qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento e la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali. La costruzione, gli impianti e l’attrezzatura dei macelli, nonché il loro funzionamento devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili. L’ispezione e la sorveglianza dei macelli per accertare il rispetto delle disposizioni sono effettuati dall’autorità competente in qualsiasi momento.
IL TRASFERIMENTO ELA STABULAZIONE DEGLI ANIMALI.
I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere:
- Trasferiti e, se necessario, stabulati.
- Immobilizzati.
- Storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente.
- Dissanguati.
Il trasferimento è lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, fino ai locali o ai luoghi di macellazione.
La stabulazione è la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonché aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione.
L’immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci.
LE DISPOSIZIONI
- Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento di animali possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attività in modo umanitario ed efficace. L’autorità competente si accerta dell’idoneità, delle capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione Tali operazioni devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.
Gli animali devono:
- Essere scaricati il più presto possibile dopo il loro arrivo. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti da variazioni eccezionali delle condizioni climatiche e godere di una ventilazione adeguata.
- Se rischiano di ferirsi reciprocamente a causa della specie, del sesso, dell’età o dell’origine devono essere tenuti separati.
- Essere protetti da condizioni climatiche avverse. Qualora siano stati sottoposti a temperature elevate e caratterizzate da un alto tenore di umidità, gli animali devono essere rinfrescati con metodi appropriati.
LE CONDIZIONI DI SALUTE DEGLI ANIMALI
Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono essere controllati almeno ogni mattina e ogni sera.
- Gli animali che hanno accusato sofferenze o dolori durante il trasporto o fin dal loro arrivo al macello e gli animali non svezzati devono essere macellati immediatamente. Qualora ciò non sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e macellati quanto prima e comunque entro le due ore successive.
- Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto oppure, se ciò è possibile e non comporta alcuna inutile sofferenza, trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale per la macellazione di emergenza.
GLI ANIMALI CONSEGNATI COM MEZZI DI TRASPORTO DIVERSI DAI CONTENITORI
I macelli dotati di dispositivi previsti per lo scarico degli animali devono avere un pavimento antisdrucciolevole e, ove occorra, essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di protezione che evitino la caduta degli animali. Le rampe di uscita o di accesso devono avere la minima inclinazione possibile.
- Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati, eccitati o maltrattati e occorre evitare che essi possano capovolgersi. Gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello in una maniera che causi loro dolori o sofferenze inutili. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.
- Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Si possono usare strumenti soltanto per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi. Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono essere usati soltanto per i bovini adulti e i suini che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino più di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi; le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori.
- Gli animali non devono essere percossi, ne’ subire pressioni su qualsiasi parte sensibile del corpo. In particolare, non si deve loro schiacciare, torcere o rompere la coda, né afferrarne gli occhi. È vietato colpire o prendere a calci gli animali.
- Gli animali non devono essere trasportati nel luogo di macellazione se non possono essere immediatamente macellati. Qualora non vengano macellati immediatamente dopo il loro arrivo, gli animali devono essere condotti nei locali di stabulazione.
- I macelli devono disporre di un numero sufficiente di stalle e recinti per l’adeguata stabulazione degli animali, in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo.
COME DEVONO ESSERE I LOCALI DI STABULAZIONE
I locali di stabulazione devono essere dotati di:
- Pavimenti tali da ridurre al minimo il rischio che gli animali sdrucciolino e subiscano lesioni.
- Adeguata ventilazione, tenendo conto delle temperature minime e massime e del grado di umidità prevedibili. In caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di emergenza per far fronte a guasti eventuali.
- Illuminazione di intensità sufficiente a consentire l’ispezione di tutti gli animali in qualsiasi circostanza; ove necessario dovrà essere disponibile un adeguato sistema di illuminazione artificiale sostitutivo.
- Eventualmente, attrezzi per legare gli animali.
- Qualora sia necessario, opportuno materiale da lettiera per tutti gli animali che di notte siano collocati nei locali di stabulazione.
Qualora i macelli dispongano anche di aree di stabulazione aperta, non dotate di ripari o di zone ombrose, occorre provvedere a un’adeguata protezione dal maltempo. Le aree di stabulazione aperta vanno mantenute in condizioni tali da non esporre gli animali a rischi di carattere fisico, chimico o di altro genere.
L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
Gli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono sempre poter disporre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati. Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere alimentati; successivamente devono essere loro somministrati moderati quantitativi di foraggio, ad intervalli appropriati.
Gli animali che restano nel macello dodici ore o più devono essere lasciati nei locali di stabulazione, ove occorra legati, ma con la possibilità di coricarsi senza difficoltà. Se non sono tenuti legati, gli animali devono essere alimentati in modo da poter mangiare indisturbati.
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ANIMALI CONSEGNATI IN CONTENITORI
- I contenitori nei quali sono trasportati gli animali devono essere maneggiati con cura e non devono essere gettati o lasciati cadere a terra o rovesciati. Se possibile, essi devono essere caricati e scaricati in posizione orizzontale mediante mezzi meccanici.
- Gli animali consegnati in contenitori a fondo flessibile o perforato devono essere scaricati con particolare attenzione, in modo da evitare lesioni. Se del caso, gli animali devono essere scaricati individualmente dai contenitori stessi.
- Gli animali che sono stati trasportati in contenitori devono essere macellati il più presto possibile; in caso contrario, se necessario, occorre fornire loro acqua e foraggio.
L’IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI PRIMA DI ESSERE STORDITI, MACELLATI O ABBATTUTI
- Gli animali devono essere immobilizzati nel modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.
- Tuttavia, in caso di macellazione rituale, è obbligatoria l’immobilizzazione degli animali della specie bovina prima della macellazione con metodo meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonché qualsiasi ferita o contusione agli animali.
- Gli animali non devono essere legati per le zampe né devono essere sospesi prima di essere storditi o abbattuti. Tuttavia i volatili da cortile e i conigli possono essere sospesi per essere macellati, purché vengano prese le appropriate misure affinché, quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l’operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi.
- Gli animali che vengono storditi o abbattuti con mezzi meccanici o elettrici che agiscono sulla testa, devono essere presentati in una posizione tale che lo strumento possa essere applicato e manovrato senza difficoltà, in modo corretto e per la durata appropriata. Per i solipedi e i bovini l’autorità competente può tuttavia autorizzare il ricorso a strumenti appropriati per limitare i movimenti della testa.
- I dispositivi elettrici di stordimento non devono essere usati per bloccare o immobilizzare gli animali o per farli muovere.
- Gli strumenti, il materiale per l’immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l’abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l’abbattimento rapido ed efficace. L’accertamento della loro conformità ed idoneità ad assicurare tali esigenze specifiche è effettuato dal veterinario ufficiale che ne controlla anche regolarmente il buono stato.
- Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.
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