LA NORMATIVA SULLA MACELLAZIONE EBRAICA

la normativa sulla macellazione ebraica

In Italia la normativa sanitaria in materia di macellazione degli animali è dettata dal regolamento CE n. 853/2004 e succ. modifiche e per quanto riguarda il controllo sanitario dal regolamento CE n. 854/2004 e succ. modifiche.

Riguardo al benessere animale durante la macellazione si applica il d.Lgs.vo n.333 del 1º settembre 1998 “Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento.

Il Regolamento (CE) 1099/2009 (G.U. dell’Unione Europea n. 303 del 18/11/2009) del 24 settembre 2009 “relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento” ha abrogato la direttiva 93/119/CE ed è applicabile dal 1º gennaio 2013.

CONTROVERSIE

Negli ultimi anni attorno al tema si sta sviluppando un dibattito circa la liceità dell’utilizzo di pratiche di macellazione religiosa in deroga alle leggi vigenti che prevedono per tutti casi lo stordimento dell’animale prima della macellazione dello stesso. Il rispetto delle regole religiose implicherebbe un incremento della sofferenza dell’animale: questo infatti verrebbe immobilizzato secondo tecniche particolari ed ucciso senza essere previamente stordito. Dal punto di vista giuridico italiano, il problema si colloca nella “compatibilità tra il diritto di libertà religiosa (che sta alla base della macellazione rituale) ed il rispetto degli animali, che impone di risparmiare loro ogni sofferenza evitabile. Le leggi della maggior parte dei paesi europei (tra cui l’Italia) prevedono apposite deroghe per rendere possibile la macellazione rituale senza previo stordimento dell’animale.

LA MACELLAZIONE RITUALE EBRAICA

In merito va ricordato che la macellazione rituale ebraica, indipendentemente dalla legislazione comunitaria, è peraltro prevista dall’Intesa tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e qualsiasi modifica a detta intesa deve avere il consenso di ambo le parti come stabilito dall’art. 8 della Costituzione. Si tratta dunque di una cosiddetta “legge rinforzata” la cui modifica può avvenire o per mezzo di un’intesa tra ambo le parti o per mezzo di revisione costituzionale dell’art. 8. A tal proposito però si tenga presente che la dottrina costituzionalista è fondamentalmente d’accordo sull’immodificabilità dei primi dodici articoli della Costituzione della Repubblica Italiana.

In Italia si è venuti a considerare l’adozione della normativa comunitaria di “macellazione pietosa“, da delegarsi alla rispettiva autorità sanitaria, che verifica l’abilità tecnica del personale assegnato a tale pratica” insieme alla “idoneità degli strumenti e dei metodi di stordimento” ed eventuale iugulazione. Ma lo stordimento è rifiutato dalla shechitah per motivi igienici e per i succitati motivi di culto, che contemplano ordini e specie di animali diversi, distinguendone gli organi e con precise prescrizioni alimentari. La shechitah è un atto sacro, che affermerebbe il rispetto dell’animale da macellare, prevedendo solo poche inderogabili regole atte a ridurne la sofferenza.

EVENTUALE DIVIETO DELLA SHECHITACH

I rappresentanti delle Comunità ebraiche italiane affermano che un eventuale divieto della shechitah limiterebbe la libertà religiosa di alcune minoranze religiose (non solo ebraiche, quindi) e non sarebbe ingiustificato il dubbio di una discriminazione verso il loro credo religioso.

Analogamente l’Islam prevede regole particolari per la macellazione di animali da carne, che, se ottenuta tramite macellazione effettuata in tal modo, è considerata Halal, cioè “permessa” (per l’alimentazione).

I negozi di vendita di carni macellate che siano destinate a ebrei o musulmani osservanti devono approvvigionarsi di carni il cui metodo di macellazione ha seguito le norme prescritte dalle rispettive religioni.

LA MACELLAZIONE PER L’ISLAM E IL GIUDAISMO

Alcune religioni, come l’Islam e il Giudaismo, prescrivono che gli animali siano macellati senza preventivo stordimento. In Italia questo tipo di macellazione è stato per la prima volta autorizzato con il decreto dei ministri della Sanità e degli Interni dell’11 giugno 1980 e tale deroga è stata confermata da tutti gli atti legislativi successivi in materia.

La legge islamica, cioè l’insieme dei precetti del Corano e dei ‘ ahadith, prescrivono una serie di regole per la macellazione del bestiame affinché la carne sia considerata commestibile. Per i musulmani tali regole appaiono mutuate dalla tradizione giudaica del cibo Kosher e di fatto coincidono nelle due culture.

CONDIZIONI DEL BESTIAME PRIMA DELLA MACELLAZIONE

  1.  Tutti gli animali e il bestiame devono essere in salute, senza segni di malattia, non devono essere feriti né sfigurati in alcun modo.
  2. È espressamente proibito picchiare gli animali da macellare o impaurirli: gli animali in attesa della macellazione devono essere trattati accuratamente.

È proibito ferirli o comunque danneggiarli fisicamente in qualunque modo.

CONDIZIONI DI UCCISIONE

  1. L’uccisione halal (cioè lecita) di animali deve essere effettuata in locali, con utensili e personale separati e diversi da quelli impiegati per l’uccisione non halāl.
  2. L’uccisore deve essere un abramita (musulmano, ebreo o cristiano) adulto, di sesso maschile, sano di mente e a conoscenza di tutti i precetti della religione maomettana e sulla macellazione halāl.
  3. Gli animali da uccidere devono essere animali halāle devono poter essere mangiati da un mussulmano senza commettere peccato.
  4. Gli animali devono essere coscienti al momento dell’uccisione, anche se (come sovente accade) bendati per non vedere il coltello del macellaio.
  5. L’uccisione deve avvenire recidendo la trachea e l’esofago: i principali vasi sanguigni verranno recisi di conseguenza. La colonna vertebrale non deve invece essere recisa: la testa dell’animale non deve essere staccata durante l’uccisione. Il macellaio deve pronunciare la basmala (formula araba) orientando la testa dell’animale in direzione di Mecca.
  6. L’uccisione deve essere fatta in una sola volta: il movimento di taglio deve essere continuo e cessa quando il coltello viene sollevato dall’animale. Non è permesso un altro taglio: un secondo atto di uccisione sull’animale ferito rende la carcassa non halāl.
  7. Il dissanguamento deve essere spontaneo e completo.
  8. La macellazione deve iniziare solo dopo aver accertato la morte dell’animale.
  9. Gli utensili per l’uccisione e la macellazione halāldevono essere usati solo ed esclusivamente per animali leciti.

STORDIMENTO

Lo stordimento degli animali prima della macellazione non è contemplato dai precetti dell’Islam: tuttavia in alcuni Stati islamici (per esempio in Malesia) è permesso, come misura di gentilezza verso gli animali, a condizioni ben precise:

  1. Lo stordimento deve essere temporaneo e non deve provocare danni permanenti.
  2. Lo storditore deve essere mussulmano, o deve essere sorvegliato da un musulmano o da un’autorità di certificazione halāl.
  3. I dispositivi usati per stordire animali non halālnon devono essere usati per stordire animali halāl.

CRITICHE ALLA MACELLAZIONE

La macellazione rituale, sia islamica (Dhabīḥa) che ebraica (Shechitah), viene pesantemente criticata da associazioni laiche, umaniste, veterinarie e animaliste che difendono i diritti degli animali e la tutela del loro benessere. Motivo di contrasto sono le ulteriori ed inutili sofferenze causate agli animali, costretti a rimanere coscienti durante il proprio dissanguamento senza venire preventivamente storditi, oppure vengono storditi con metodi altrettanto cruenti. Viene inoltre criticata, soprattutto da associazioni laico-umaniste la concessione in uno Stato laico di deroghe per ragioni religiose alle norme legislative/sanitarie in vigore che regolano la macellazione. In linea generale, il contrasto fra i precetti religiosi che prevedono la macellazione rituale degli animali e la sofferenza causata a questi ultimi rientra nelle questioni morali tra vegetarianismo e alimentazione carnivora.

REGOLAMENTAZIONE NELL’UNIONE EUROPEA

Nella legislazione europea, la macellazione rituale si configura quale deroga al Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, entrato in vigore il 21 gennaio 2013. Il Regolamento, che impone una maggiore attenzione al benessere degli animali, conferma il diritto degli Stati Membri di consentire una deroga all’obbligo dello stordimento preventivo l’abbattimento. La libera scelta riconosciuta a ciascun Paese Membro ha portato a un quadro europeo estremamente eterogeneo, in cui convivono Paesi che:

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