LE CARATTERISTICHE DEL LOCALE PER IL RICOVERO MACCHINE

le caratteristiche del locale per il ricovero macchine

I fabbricati rurali destinati alle più svariate attività, dal semplice “ricovero attrezzi” alla stalla informatizzata, al deposito foraggi, alla cantina, sono anche “luoghi di lavoro”.

Per larealizzazione di un nuovo fabbricato da destinare a deposito macchine ed attrezzature, con o senza officina di riparazione, oppure per la realizzare un recupero edilizio o una ristrutturazione di fabbricato a tale fine, si dovrà tenere in conto dei rischi.

Tali rischi potrebbero fungere da “lista di controllo” per il tecnico che si trovasse nel corso della normale valutazione dei rischi aziendali. Il tecnico per ciascuno di essi dovrà indicare le soluzioni adeguate ad eliminare, ridurre o controllare tale rischi.

La lista dei rischi dovrà essere integrata qualora particolari circostanze o condizioni d’uso prevedano la presenza di ulteriori fattori di rischio non citati.

È evidente la necessità, per tutti i soggetti coinvolti nella progettazione e costruzione di fabbricati rurali, di interrogarsi sul problema, tenuto conto che il comparto agricolo si pone ai vertici per frequenza e gravità della triste classifica dei comparti produttivi più pericolosi.

LE CARATTERISTICHE DEL LOCALE

Tutti i luoghi confinati, destinati allo svolgimento delle attività delle aziende agricole, siano essi a destinazione specializzata, o generica, devono possedere alcuni requisiti strutturali di base, che garantiscano le funzioni minime di igiene e sicurezza.

Resta fermo il principio che possono essere richiesti particolari requisiti in ragione dell’attività tipica o dell’uso a cui determinati locali vengono destinati.

La scheda che segue ricomprende le caratteristiche strutturali minime che il locale deve possedere, al fine di rispondere efficacemente alle necessità della sicurezza e salute.

L’altezza utile minima assoluta dei locali dovrà essere non inferiore a m 3.

In considerazione della natura delle attività svolte nelle aziende agricole, si ritiene congruo un rapporto minimo tra la superficie utile di pavimento dei locali e le finestrature apribili pari almeno ad 1/10. Fatte salve particolari tipologie architettoniche, funzionali alle specifiche attività, le aperture finestrate devono essere distribuite in modo il più possibile uniforme su tutte le pareti del locale. Nel computo delle superfici destinate a garantire il rapporto di ventilazione naturale non possono essere computate le aperture di transito (porte e portoni). Tali superfici, se dotate di chiusure trasparenti, possono essere invece utilmente conteggiate ai fini del rapporto illuminante.

In tutti i locali devono essere previsti impianti di illuminazione artificiale, sia ordinaria, che di emergenza. Tali impianti dovranno essere realizzati sulla base di specifici progetti, comprensivi dei calcoli illuminotecnici, al fine di garantire livelli di illuminamento adeguati ai fini della sicurezza del lavoro. I riferimenti per la realizzazione degli impianti di illuminazione sono rappresentati dalle rispettive norme tecniche, che allo stato attuale sono la norma italiana UNI EN 12464-1/2004 per l’illuminazione ordinaria, e la norma UNI EN 1838/2000 per l’illuminazione di emergenza. Sono fatti salvi particolari livelli di illuminamento medio, in locali a destinazione specifica, per i quali la norma tecnica sia palesemente inadeguata, o non contempli la fattispecie.

Nel caso siano previsti impianti di ventilazione artificiale e/o condizionamento, devono essere garantite le condizioni di salubrità dell’aria, con particolare riferimento alla necessità di evitare la diffusione di polveri, dei gas e vapori (e relativi carichi sia di tipo chimico che microbiologico) provenienti dalle varie attività. Tali impianti devono essere realizzati sulla base di specifici progetti, in cui siano esaminati e risolti i vari temi igienistici connessi. La velocità dell’aria fino all’altezza di 2 m dal suolo non deve superare il valore di 0,2 m/sec.

Gli accessi carrabili dovrebbero essere preferibilmente almeno 2 (in ragione delle dimensioni del locale), dislocati coerentemente al fine di consentire agevoli manovre per l’ingresso, l’uscita, il parcheggio e le manovre di abbinamento delle attrezzature, limitando al minimo la necessità di manovre in retromarcia e/o di inversione. La larghezza degli accessi deve essere commisurata alle dimensioni delle attrezzature da ricoverare, avendo riguardo di garantire sempre un franco di sicurezza di 0,7 m. Indicativamente si ritiene che si debbano prevedere almeno due accessi carrabili quando almeno una delle due dimensioni in pianta supera i 20 m.

Gli accessi pedonali dovrebbero essere dislocati nelle immediate vicinanze degli accessi carrai, in modo da consentire percorsi separati per mezzi e persone. Questi accessi, se dislocati e dimensionati opportunamente, possono assolvere efficacemente alle funzioni di uscite di emergenza.

L’area interna deve essere organizzata e definita in zone per il deposito delle attrezzature e zone di manovra e di transito. Le dimensioni e la dislocazione delle aree, nonché le modalità di impiego del deposito devono essere tali da poter accedere alle varie attrezzature depositate in modo diretto. Devono essere individuati i percorsi pedonali interni. Il tutto deve essere rappresentato in apposita tavola di layout, nella quale specificare anche la tipologia di macchine ed attrezzatura da ricoverare. In ogni caso deve sempre essere garantito, sulle vie di circolazione delle macchine un franco di sicurezza di almeno 0,7 m.

La pavimentazionedeve essere esente da irregolarità quali protuberanze, avvallamenti, buche, ostacoli fissi ecc. e resa impermeabile. Devono essere presenti e disponibili sistemi per la raccolta e l’asportazione di eventuali sversamenti accidentali di oli ed altri liquidi contenuti nelle macchine.

Ogni locale deve essere dotato di sistemi di vie ed uscite di emergenza adeguati ai rischi presenti, alla tipologia e numero di persone potenzialmente presenti ed al tipo di attività che nel locale viene svolta. Ogni locale deve poter essere rapidamente abbandonato dalle persone che vi si trovano in caso di necessità. Questi principi, enunciati dalla legge, presuppongono evidentemente che ogni locale deve essere oggetto di specifica valutazione e di giudizio motivato di adeguatezza. I criteri generali da adottare, ferma restando tutta la specifica normativa antincendio, sono i seguenti:

In via generale l’affollamento dei locali (in agricoltura) non è mai un elemento significativo; questo significa che le dimensioni di larghezza delle uscite di sicurezza può essere mantenuto nei minimi previsti (m 0,8), mentre appare opportuno garantire sempre la presenza di percorsi alternativi, in quanto l’eventualità che l’unica via di esodo sia impedita per varie ragioni legate sia alla normale attività, o alle emergenze, è molto concreta. e vie e le uscite di emergenza devono essere previste e mantenute sempre libere da ostacoli che ne possano impedire o ridurre l’immediata fruibilità. In tal senso il progettista delle opere è tenuto a valutare, anche sotto il profilo funzionale, il sistema dei percorsi e la viabilità interna dell’azienda e dei fabbricati. Le porte collocate sulle vie di emergenza devono essere apribili nel senso dell’esodo a meno che tale caratteristica introduca altri rischi per la sicurezza.

Resta fermo l’obbligo di acquisire il parere di conformità antincendio nel caso di attività soggetta (ex D.M. 16.02.82) – ad es. autorimessa con più di 9 autoveicoli – e di successivo Certificato di Prevenzione Incendi. Resta fermo altresì l’obbligo, per il Datore di lavoro di eseguire la valutazione del rischio incendio e di adottare le conseguenti misure di prevenzione, compresa quella di dotare i locali di ricovero di estintori adeguati mezzi di estinzione.

L’impianto elettrico deve essere oggetto di regolare progettazione ed adeguato alla classe del luogo per quanto attiene alle caratteristiche di isolamento dei componenti. La progettazione deve comprendere anche l’impianto di messa a terra ed i calcoli illuminotecnici, nonché l’illuminazione di emergenza. Il livello di illuminamento medio del locale deve essere di 200 lux, salvo l’allestimento di illuminazioni specifiche localizzate a seconda delle necessità. L’illuminazione ordinaria deve essere realizzata secondo quanto stabilito da UNI EN 12464 – 1 (2004); l’illuminazione di emergenza deve essere realizzata secondo i criteri stabiliti da UNI EN 1838 (2000).

Le aziende devono essere dotate almeno di un gruppo servizi, dimensionato in relazione al numero degli addetti, che dovrebbe comprendere doccia, servizi igienici con vano antilatrina in cui dislocare i lavandini e un lavaocchi di emergenza. Questi locali dovranno comunicare direttamente con lo spogliatoio che dovrà essere concepito in modo da rappresentare un vero e proprio filtro sanitario, possibilmente con percorsi differenziati sporco/pulito, armadietti separati per vestiario personale/aziendale.

Vi consiglio l’acquisto di questi prodotti: CLICCA QUICLICCA QUACLICCA QUICLICCA QUA 
Vi consiglio l’acquisto di questi prodotti: CLICCA QUICLICCA QUACLICCA QUICLICCA QUACLICCA QUICLICCA QUA

Questo articolo contiene link di affiliazione icona Amazon (Sostienici, Grazie )

La tua donazione significa molto per continuare. Dona/rinnova il tuo sostegno ora. PAYPAL

Vuoi abilitare le notifiche?
Attiva