LA CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE SU STRADA
Buona parte delle macchine agricole circolano su strada, vengono, quindi, a tal fine classificate come veicoli e sono soggette ad obblighi di sicurezza, generali e specifici a seconda della tipologia. Tali obblighi sono sanciti dall’insieme dei disposti contenuti nel codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione o dalla normativa comunitaria alternativa agli stessi.
Per quanto riguarda la circolazione su strada dei mezzi agricoli i movimenti permessi sono quelli visti sulla circolazione in campagna.
Le macchine agricole si suddividono:
A) Semoventi:
- Trattrici.
- Macchine agricole operatrici a due o più assi.
- Macchine agricole operatrici ad un asse.
B) Trainate:
- Macchine agricole operatrici trainabili.
- Rimorchi agricoli.
LA NORMATIVA DELLE MACCHINE OPERATRICI
La normativa stabilisce che le macchine agricole operatrici portate o semiportate sono considerate parte integrante della macchina agricola. Gli uffici della direzione generale della M.C.T.C. del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti accerta i requisiti di idoneità alla circolazione stradale.
Se le macchine sono prodotte in serie, il fabbricante, con apposita procedura, potrà ottenere l’omologazione della macchina; ossia il riconoscimento ufficiale dell’idoneità di quest’ultima a soddisfare le prescrizioni di sicurezza nella circolazione stradale sancite dalla legge.
All’acquirente-utilizzatore verrà in tal caso rilasciato dal costruttore un certificato di conformità della macchina acquistata al prototipo sottoposto all’omologazione.
PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE
Per ottenere l’omologazione occorre che, a fronte di verifiche di collaudo della macchina, quest’ultima abbia il timone rigido e non più mobile; come invece si richiedeva per la circolazione in campagna.
Per dare la possibilità di omologazione stradale, il Ministero dei trasporti e della Navigazione pone i seguenti vincoli:
- Devono essere redatti i vari dati sia su masse, dimensioni, carichi sui punti critici dell’attrezzo, secondo l’Art.108 del D.Lgs. 30.04.1992, n°285 e in conformità alla circolare n°98/1952 del 11.4.1952 e successive disposizioni.
- I vari dati devono essere relazionati dall’ingegnere del collaudo con una verifica tecnica.
- Ai sensi dell’Art.108 del vigente codice della strada, la circolazione delle macchine agricole trainate è subordinata al rilascio di un certificato di circolazione previo accertamento dei dati di identificazione del veicolo, delle caratteristiche e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche disposte a norma di legge.
- La casa costruttrice rilascia una Dichiarazione di Conformità della singola macchina. La Motorizzazione Civile conferma i dati per far emanare il regolare libretto di circolazione con targa identificativa del rimorchio agricolo.
I VARI REQUISITI PRESI IN CONSIDERAZIONE
Le procedure di omologazione verificano una serie di caratteristiche che hanno notevole rilievo anche nella circolazione aziendale e nel lavoro in campo:
- Un sufficiente campo di visibilità per il guidatore.
- La protezione per lo stesso in caso di capovolgimento della macchina.
- La sua tutela dagli effetti dannosi dovuti a vibrazioni, emissioni sonore o gassose eccessive.
- Il rispetto degli standard di sicurezza in materia di illuminazione e segnalazione visiva, oltre a quelli di buona e corretta tecnica costruttiva.
I risultati delle prove di omologazione dei veicoli sono riportati in verbali e certificati di prova non facilmente accessibili all’utente.
All’utente viene garantita l’avvenuta concessione dell’omologazione dalla punzonatura apposta sulla macchina. Alcuni elementi, dedotti o verificati dalle prove che costituiscono norma prescrittiva della possibile utilizzazione del mezzo, sono riassunti sulla carta di circolazione del veicolo.
ALCUNE RIFLESSIONI SUGLI ELEMENTI ESSENZIALI
Alcune riflessioni possono essere svolte rispetto a tali elementi essenziali:
- Dimensioni del veicolo: contenute entro i limiti stabiliti dal Codice si riferiscono al veicolo isolato.
- Tipologie dei pneumatici: solo i pneumatici annotati sulla carta di circolazione o quelli previsti sulla stessa in alternativa, debbono venire montati sulla macchina. Le motivazioni sono ovvie se si riflette che dalle dimensioni degli stessi dipende la velocità di avanzamento alla quale è proporzionata l’efficienza dei freni.
- Ganci ed prestazioni di traino ammissibili: nell’uso di campo delle macchine agricole l’accoppiamento motrice-trainata può venire effettuato utilizzando ganci di fattura diversa, spesso posizionabili a seconda delle particolari necessità. È tuttavia da ricordare che solo i complessi gancio-occhione caratterizzati dalla punzonatura prescritta dalla M.C.T.C. garantiscono la necessaria sicurezza.
- Prescrizioni particolari: Sul documento di circolazione sono altresì annotate le posizioni (in altezza da terra e sbalzo) nelle quali il gancio stesso dovrà essere disposto per la circolazione stradale. Sempre sul documento di circolazione è infine riportato il valore della massa rimorchiabile per ogni tipo di gancio ammesso.
Sul documento di circolazione del veicolo possono essere annotate prescrizioni particolari destinate a ridurre i rischi connessi a particolari impieghi della macchina.
I PRINCIPALI RISCHI CONNESSI ALL’USO DELLE MACCHINE
Gli infortuni che coinvolgono i lavoratori del settore agricolo addetti alle macchine agricole, sono legati:
A) All’ambiente di lavoro:
- Eccessiva pendenza del terreno.
- Sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico forestali non idonee.
- Ingombri e ostacoli nei percorsi (soprattutto nelle capezzagne e negli ambienti chiusi: porticati, stalle).
- Terreni resi difficoltosi a causa di agenti atmosferici e/o caratteristiche fisiche e strutturali (es.: argillosi, sassosi, paludosi).
B) All’operatore agricolo:
- Mancanza di adeguata qualificazione professionale e/o esperienza nell’uso (far condurre le macchine agricole solo a personale in possesso di patente di guida, come previsto dal Codice della strada).
- Uso delle attrezzature di lavoro in modo non conforme rispetto all’informazione, formazione ed addestramento ricevuti.
- Modifiche apportate di propria iniziativa (es. rimozione dei dispositivi di sicurezza delle macchine agricole).
- Inidoneità o affaticamento fisico e psicofisico.
- Imprudenza e sottovalutazione del rischio.
- Trasporto di persone su macchine agricole per le quali ciò non sia previsto specificatamente.
- Regolazioni e interventi effettuati sulle attrezzature con macchina in moto.
- Troppa confidenza con il mezzo meccanico oggetti a nebbia, ad allagamenti.
C) Alla macchina agricola:
- Invecchiamento e deterioramento del parco macchine.
- Utilizzo di macchine inadeguate o inappropriate al lavoro da svolgere.
- Errato accoppiamento trattrice-attrezzature.
D) Alla manutenzione:
- Manutenzione delle macchine irregolare o mancante (ingrassaggio, lubrificazione e sostituzione dei pezzi di ricambio, nei tempi e modi previsti dal costruttore).
- Rimozione dei dispositivi di sicurezza previsti dal costruttore e mancata sostituzione delle protezioni rotte o inadeguate.
- Mancato affidamento delle operazioni di riparazione più delicate (manutenzione straordinaria) ad officine autorizzate e/o qualificate.
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