DOCUMENTI NECESSARI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE
Chi circola su strada con le macchine agricole deve essere munito di:
- Patente di guida di categoria A1 per macchine agricole o complessi che non superano 1,60 m. di larghezza, 2,5 m. di altezza e 2,5 t. di massa complessiva a pieno carico e non superano la velocità di 40 km/h. Patente B per macchine agricole diverse dalle precedenti.
- Targa di riconoscimento contenente dati immatricolazione; l’ultimo elemento convoglio di macchine agricole deve avere stessa targa della macchina trainante. Rimorchi agricoli di massa inferiore a 1,5 t. muniti di targa speciale, contenente i dati di immatricolazione.
- Contrassegno posteriore veicolo riportante velocità massima consentita (40 Km/h. se dotate di pneumatici o 15 Km/h se cingolate).
- Dispositivi segnalazione visiva ed illuminazione prescritti. Veicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose di lunghezza superiore a 7,50 m. o con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. dotati lateralmente e posteriormente di dispositivi retro riflettenti e fluorescenti stabili, posti al limite estremo ingombro (se ingombro supera 40% dimensioni trattrice: pannelli anche sui lati).
- Dispositivi di frenatura e di sterzo che garantiscono stabilità circolazione.
- Pneumatici o cingoli (dotati di pattini).
- Attrezzature dotate di ruote orientabili per favorire impostazione curve.
- Dispositivi silenziatori per rumore e di scarico.
- Dispositivi di segnalazione acustica.
- Dispositivo retrovisore.
- Dispositivi amovibili per protezione parti pericolose.
- Idonei dispositivi di traino amovibili per rimorchi o macchine agricole trainate.
- Superfici trasparenti e dispositivo tergivetro parabrezza che garantisca idoneo campo visivo.
- Sistemi per trasporto passeggeri (non oltre 3), anche nel caso di rimorchi agricoli (sistemi non permanenti), che garantisca al sedile del conducente un facile accesso e comandi agibili.
- Dispositivi previsti da norme su sicurezza (arco di protezione) ed igiene sul lavoro e contro inquinamento ambientale.
TARGHE DELLE MACCHINE AGRICOLE
I mezzi agricoli devono sempre essere muniti di:
- Targa di immatricolazione della trattrice.
- Targa ripetitrice della trattrice applicata sulla parte posteriore del rimorchio.
- Targa di immatricolazione del rimorchio se di massa complessiva superiore a 1,5 t.
Le macchine agricole semoventi, per circolare su strada, devono essere munite posteriormente di una targa di riconoscimento.
I rimorchi agricoli, escluso quelli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t, devono essere muniti in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, di una targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio riportante la scritta “RIM. AGR.”.
La targa ripetitrice per i rimorchi agricoli trainati deve essere posta posteriormente al rimorchio. Riporta nell’ordine i caratteri della trattrice, ma al posto del marchio ufficiale della Repubblica italiana la lettera “R”.
LA TARGA DI PROVA
La targa di prova per le macchine agricole riporta nell’ordine:
- 2 caratteri alfabetici.
- Il marchio ufficiale della Repubblica italiana.
- La lettera “P”.
- 3 caratteri numerici.
- La scritta “MA” con le lettere disposte verticalmente.
OCCORRE SAPERE CHE:
- La targa non può essere modificata, deve essere sempre ben pulita e, quando previsto, illuminata dalla prescritta luce bianca in modo da renderla leggibile ad almeno 20 metri.
- Se la targa, con il trascorrere degli anni, risultasse non perfettamente leggibile perché sbiadita o ricoperta di ruggine, è necessario provvedere ad una nuova immatricolazione della macchina agricola. Lo stesso obbligo vale anche se la targa rimanesse distrutta in un incidente stradale.
- In caso di furto, smarrimento o distruzione della targa è, invece, necessario esporre entro 48 ore denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e rilasciano idonea ricevuta. Trascorsi 15 giorni dalla presentazione, se permangono i motivi che hanno indotto alla denuncia, l’intestatario deve richiedere alla Direzione Generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione. Durante il periodo di attesa della nuova targa è consentita la marcia del veicolo previa apposizione sullo stesso di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria e con le stesse dimensioni.
- Circolare su strada pubblica con macchine o rimorchi agricoli sprovvisti di targa di immatricolazione, comporta una sanzione amministrativa ed il fermo di 3 mesi del mezzo (art. 110 comma 11 del CdS); inoltre se la targa non è rifrangente, la sanzione prevista è il ritiro della targa stessa ed il fermo amministrativo del veicolo fino a nuova immatricolazione (art. 100 commi 5 e 13 del CdS), mentre se la targa è istallata irregolarmente è prevista una sanzione amministrativa con il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (art. 100 commi 9 e 11 del CdS).
- La targa ripetitrice, qualora sia occultata da attrezzi o da macchine trainate, deve essere montata su sbarra amovibile (art. 164 c. 1 e 8 del CdS), pena una sanzione amministrativa con decurtazione di 3 punti sulla patente di guida ed il ritiro momentaneo dei documenti.
IMMATRICOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE
Sono soggette ad immatricolazione e quindi sono in possesso della carta di circolazione le seguenti macchine agricole:
- Le trattrici agricole.
- Le macchine operatrici a 2 o più assi.
- I rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t.
Non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solo un certificato di idoneità tecnica, le seguenti macchine agricole:
- Le macchine operatrici semoventi con 1 asse (si precisa comunque che per la circolazione su strada, anche queste macchine devono essere sottoposte a copertura assicurativa).
- I rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t.
- Le macchine operatrici trainate.
La carta di circolazione ed il certificato di idoneità tecnica sono rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile competente per il territorio (M.C.T.C.) e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina agricola. Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del proprietario.
LA REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE
Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono in qualsiasi momento ordinare la revisione parziale o totale di singole macchine agricole, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione (es. su segnalazione da parte delle forze di Polizia per propria iniziativa).
A titolo informativo il Ministero dei Trasporti può disporre, con periodicità non inferiore a 5 anni, la revisione generale o parziale delle macchine agricole a partire dalla data di prima immatricolazione; un apposito regolamento ne stabilisce le procedure, i tempi e le modalità di svolgimento della revisione.
OCCORRE SAPERE CHE:
Chi circola in strada pubblica con una macchina agricola non sottoposta a revisione è soggetto, oltre al pagamento di una cospicua sanzione amministrativa, anche al ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica (art. 111 comma 6 del CdS).
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